DENUNCIA DI NASCITA

Quando nasce un puledro l’Allevatore è tenuto sia in base alla Normativa sull’Anagrafe equina che in base a quanto previsto dal Disciplinare di LG, a comunicare l’evento all’Ufficio Centrale di Libro Genealogico compilando un’apposita cartolina (mod. 1 – dichiarazione di nascita);
– questo dovrà essere fatto o tramite l’Associazione Provinciali Allevatori (A.P.A.) la quale si occuperà poi della registrazione e trasmissione dei dati ad ANACRHAI;
– oppure direttamente se si tratta di allevamento seguito da ANACRHAI perchè ubicato in zona dove l?Ufficio provinciale di Libro Genealogico non è attivo, al seguente indirizzo:

A.N.A.C.R.HA.I.
Viale Lavagnini, 4
50129 Firenze
Tel. 055 4627295 – Fax 0554628717

anacra@haflinger.it

PRECISAZIONI PER NORMATIVA ANAGRAFE E DESTINAZIONE SOGGETTO (DPA/NODPA)

Secondo quanto stabilito dalla Normativa Anagrafe  la denuncia deve essere effettuata entro i 7 giorni dall’evento. Nella dichiarazione con il tipo di cartolina introdotto nel 2007, l’allevatore deve dichiarare anche la DESTINAZIONE FINALE (nota come DPA Destinazione per l’alimentazione umana oppure NODPA). CIO’ SIGNIFICA CHE AL TERMINE DELLA SUA VITA IL SOGGETTO POTRA’ ESSERE AVVIATO AL CONSUMO UMANO (DPA) O NON AL CONSUMO UMANO (NODPA).
LA DESTINAZIONE DPA PUO’ ESSERE MODIFICATA NEL CORSO DELLA VITA DEL CAVALLO IN NODPA. NON E’ AMMESSO IL CONTRARIO.

TALE DICHIARAZIONE NON HA NULLA A CHE FARE CON IL TIPO DI IMPIEGO DEL SOGGETTO DURANTE LA SUA VITA (RIPRODUZIONE/SPORT … ALTRO) MA CERTIFICA SOLO LA POSSIBBILITA’ DI UTILIZZARE NELLE EVENTUALI CURE AL CAVALLO DEI MEDICINALI VETERINARI DIVERSI. INFATTI, IL CAVALLO DPA PUO’ ESSERE TRATTATO SOLO CON DETERMINATI FARMACI CHE NON NUOCINO ALLA SALUTE UMANA E CHE SONO ELENCATI IN UN’APPOSITA TABELLA DI MEDICINALI VETERINARI STABILITA DALLA COMUNITA’ EUROPEA E DI CUI I MEDICI VETERINARI SONO TUTTI IN POSSESSO.

PARTICOLARITA’ PER IL LG INERENTI I NUOVI NATI
Per i soggetti iscritti al LG del Haflinger vi sono poi allcune particolarità da considerare quando nasce un puledro.

La prima cosa da decidere è il nome del puledro: ogni anno solare corrisponde ad una lettera iniziale del nome. Per il 2018 i nomi delle puledre devono cominciare con la lettera “B”; nel 2019 ci sarà la lettera “C”; nel 2020 la lettera “D”, e così via …

La cosa cambia per i puledri maschi: questi devono avere un nome che comincia con la lettera che individua la linea di sangue (corrispondente alla lettera iniziale del nome del padre); le linee di sangue si trasmettono in linea paterna, allo stesso modo dei cognomi per noi. Le linee di sangue del Cavallo Haflinger sono: A, B, M, N, S, ST, W. Corrispondono alle iniziali dei nomi dei primi discendenti del capostipite Folie (vedi Sezione Storia della Razza).

RASSEGNA/RADUNO DI LG

La rassegna è il momento in cui il soggetto viene visto da un Ispettore Nazionale di Razza nominato dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico per l’iscrizione al Registro Puledri. La data della Rassegna (orientativamente ai 6 mesi del puledro) viene concordata con l’A.P.A. dove esiste l’Ufficio Periferico di Libro Genealogico o, in alternativa, direttamente con l’Ufficio Centrale di Libro Genealogico dove non è attivo l’Ufficio periferico.
Durante la Rassegna l’Allevatore deve presentare il puledro accompagnato dalla madre, entrambi in buone condizioni nutrizionali e di toelettatura, accompagnati dal Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) dell’anno precedente. L’Ispettore di Razza provvede a riconoscere la madre e a rilevare i dati segnaletici del puledro. Se il puledro corrisponde ai requisiti della Razza Haflinger (Norme Tecniche vedi Sezione) l’Ispettore impianta il microchip al puledro e lo marchia sulla coscia sinistra.
IN MANCANZA DI C.I.F. NON E’ POSSIBILE PROCEDERE ALL’AMMISSIONE AL LG ED IL SOGGETTO NON SARA’ IN ALCUN MODO ISCRIVIBILE. LA NORMATIVA ANAGRAFE ED IL LG PREVEDONO, INFATTI, L’OBBLIGATORIETA’ DEL C.I.F. (altresì noto come Bolletta di fecondazione)

Il microchip è un piccolissimo sensore che viene inserito nel collo del puledro attraverso una siringa mono-uso formando in pochi giorni una piccola cisti sottocutanea non visibile ad occhio nudo. Ad ogni microchip corrisponde un numero che può essere letto attraverso un apposito strumento (lettore microchip); il microchip accompagnerà tutta la vita il soggetto e lo contraddistinguerà inequivocabilmente.

L’impianto del microchip è previsto anche dalla Normativa Anagrafe e il chip impiantato nell’ambito del servizio di rassegna è valido anche a tale scopo come, del resto, anche il passaporto del soggetto rilasciato da ANACRHAI.

Il marchio a fuoco, invece, viene impresso sulla coscia sinistra e rappresenta una stella alpina che circoscrive le lettere HI (Haflinger Italia).

Solo per i soggetti nati in Alto Adige, nella provincia di Bolzano, per speciale concessione della Commissione Tecnica centrale CTC ( per motivi storici) vi è la sola lettera H.

Dopo l’iscrizione al Registro Puledri viene rilasciato il Passaporto del soggetto (vedi Sezione Identificazione) secondo le normative stabilite dalla Legge sull’Anagrafe equidi, dal Discipplinare di LG e dalle delibere della CTC.

Durante la rassegna/raduno è possibile che L’Ispettore proceda al prelievo dei crini per l’accertamento d’ascendenza tramite DNA. Questo è obbligatorio per i maschi che vengono iscritti come stalloni, ma è possibile anche per le femmine nei seguenti casi:

– incertezza sulla madre;

– presentazione del puledro/a senza non più sotto madre;

– a discrezione dell’Ispettore in cui abbia fondati motivi di dubbio sull’ascendenza materna.

PULEDRI MASCHI

Nei riproduttori maschi la selezione è molto forte: basti pensare che in Italia contro 6.500 fattrici circa corrispondono meno di 300 stalloni. Questo permette un miglioramento molto veloce della Razza nelle caratteristiche desiderate. Per questo già a 6 mesi la selezione è abbastanza dura. Esiste un Piano di Accoppiamenti  Programmati ( vedi Sezione PAP) proprio allo scopo di produrre puledri maschi ma altri soggetti nati fuori dai P.A.P. possono aspirare ad essere iscritti al Registro Puledri. La caratteristica essenziale prevista dalle Norme Tecniche che viene verificata già ai 6 mesi del puledro è quella di essere figlio di fattrice con qualifica minima di “Buono” (Classe “IIa”- vedi Sezione Norme Tecniche).
In ogni caso l’allevatore può richiedere il marchio (cosiddetto “marchio da servizio”) attestante l’ascendenza pura Haflinger del soggetto: questo viene sempre concesso a meno che il puledro non presenti difetti di tipo morfologico e gentico la cui presenza ne precluda l’iscrizione (vedi sezione Norme Tecniche).

INDICAZIONI NORMATIVE E OPERATIVE SUI PASSAPORTI

Ogni proprietario deve segnalare la nascita direttamente ad ANACRHAI.  Dovrà farlo, entro 60 gg dalla nascita, inviando modulo di denuncia di nascita compilato e allegando CIF (Bolletta di monta). Sarà facoltà del proprietario/allevatore richiedere, barrando l’opportuna casella sul modulo di nascita, l’invio del microchip. Facendo tale richiesta dovrà anche pagare il costo del passaporto (costi ed estremi presenti sul modulo denuncia di nascita ) verrà inviato il microchip assieme ad un report che dovrà essere compilato a cura del veterinario, che chipperà il puledro/a sotto madre. Una volta reinviato in ANACRHAI modulo della chippatura avvenuta e foto del muso del puledro formato jpg, verrà emesso il passaporto (documento unico di identificazione a vita) perfettamente a norma di legge di anagrafe e contenete “sez. V” riguardante il pedigree del puledro di razza, sia essa Haflinger o Noriker.

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEL PASSAPORTO IL PROPRIETARIO DEVE CON LA MASSIMA URGENZA RICHIEDERE L’EMISSIONE DEL DUPLICATO. LA RICHIESTA VA FATTA  DIRETTAMENTE AD ANACRHAI ALLEGANDO DENUNCIA ALL’AUTORITA’ DI POLIZIA E RICHIESTA DI DUPLICATO.
PER FACILITARE GLI ALLEVATORI IN CASO DI RICHIESTA DI DUPLICATO SI RIPORTA SOTTO NUOVAMENTE I RECAPITI DI ANACRHAI:

A.N.A.C.R.HA.I.
Viale Kennedy, 182
50038 Scarperia (FI)
Tel. 055 4627295 – Fax 0554628717
anacra@haflinger.it

La riproduzione animale in Italia è normata dalla Legge 30/91 e dal Regolamento di Esecuzione del Ministero per le Politiche Agricole N° 172 del 13-1-1994; in particolare la fecondazione del Cavallo Haflinger è regolata dal Disciplinare del libro Genealogico, e dalle delibere di CTC in merito all’ammissione degli stalloni in fecondazione.

Ad ogni fecondazione il proprietario della fattrice deve pretendere dal tenutario della stazione di fecondazione o dal centro di fecondazione artificiale il Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) attestante l’avvenuto accoppiamento.

Fatte salve le norme sanitarie e le autorizzazioni regionali, è stabilito quanto segue:

FECONDAZIONE NATURALE

Sono idonei alla riproduzione con fecondazione naturale tutti gli stalloni annualmente che hanoo i requisiti previsti dalle Norme Tecniche (vedi Sezione sito) e dalle delibere di CTC  (vedi Sezione Programma di selezione). Naturalmente questi devono operare in stazioni di fecondazione autorizzate dalla competente Regione e rispettare le norme sanitarie previste dalla Legge 30/1991 e successive integrazioni/modifiche.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME FRESCO O REFRIGERATO

Sono idonei alla produzione di materiale seminale fresco o refrigerato tutti gli stalloni annualmente ritenuti idonei alla riproduzione. Naturalmente questi devono funzionare in centri di produzioni abilitati.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME CONGELATO

Sono idonei alla produzione di materiale seminale congelato gli stalloni annualmente individuati dal Piano di Accoppiamenti Programmati.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME DI STALLONI DECEDUTI

Per l’utilizzo di materiale seminale proveniente da stalloni deceduti è necessaria la verifica che tali soggetti, se viventi, abbiano i requisiti richiesti agli stalloni viventi. Tale verifica va richiesta ad A.N.A.C.R.HA.I.

PRODUZIONE DI EMBRIONI

Possono essere prodotti embrioni da utilizzare in embrio-transfert solo da fattrici iscritte al Libro Genealogico della Razza Haflinger e da stalloni annualmente individuati dal Piano di Accoppiamenti Programmati. Il puledro prodotto dell’embrio-transfert, la fattrice donatrice e la fattrice ricevente, dovranno essere sottoposti all’accertamento parentale attraverso DNA con costi a carico dell’allevatore.