Statuto

Statuto A.N.A.C.R.HA.I. approvato MIPAAF con Prot.n°0336836 del 29/07/2022

ART. 1- COSTITUZIONE e SEDE

L’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia, legalmente costituita in data 20 dicembre 1971, riconosciuta giuridicamente con D.P.R. n.637 del 05/10/1974 ha sede nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) ed è regolata dal presente Statuto.

ART. 2 – SCOPI

L’Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all’estero.

Nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria e organizzativa e, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall’Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l’Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, estere e internazionali aventi scopi affini.

ART. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4 – OGGETTO

  1. L’Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire alla conservazione e al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei cavalli di Razza Haflinger, Noriker e altre Razze equine e asinine. L’ ammissione a soci di allevatori di altre razze è soggetta all’ approvazione del Consiglio Direttivo, che ne può rifiutare l’ammissione qualora lo ritenga opportuno.

Particolarmente:

a) nel quadro delle direttive impartite dal Mipaaf e dalla Commissione Tecnica Centrale dell’Associazione, cura la tenuta del Libro Genealogico d’origine della Razza Haflinger, Noriker e altre Razze, svolge l’attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l’approvazione all’Autorità Competente;

b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;

c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall’Amministrazione Pubblica;

d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;

e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del cavallo e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l’altro, al deposito del marchio;

f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell’Associazione;

g) promuove ed attua la certificazione del prodotto (latte, carne, ecc.), anche depositando il relativo marchio.

h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all’estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo, nonché attività sportive, ludiche e prove attitudinali;

j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza;

k) svolge e promuove l’attività di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;

l) Progetta e promuove l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all’attività dell’allevamento dei predetti animali.

Titolo II – DEI SOCI

ART. 5- I SOCI

Possono far parte dell’Associazione:

a) Allevatori, singoli o associati, purché allevino almeno un capo grosso regolarmente iscritti nel Libro genealogico, come determinato ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8;

b) Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell’attività selettiva della razza, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico.

c) Federazioni provinciali relativi alla razza Haflinger situate nelle provincie autonome di Trento e Bolzano in considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale, a tali Federazioni è riconosciuta la rappresentanza degli allevatori persone fisiche o persone giuridiche alle stesse associati in seno all’ANA.

La quota di partecipazione o il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 6 – MODALITA’ ADESIONE

Gli allevatori (o gli enti) di cui all’art. 5 che intendano far parte dell’Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto.

La domanda, sottoscritta dall’allevatore o, per le cooperative e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente l’ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le cooperative e le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall’art. 5 per l’ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all’Assemblea Generale dell’Associazione, che si pronuncia in via definitiva.

ART. 7- QUOTE E CONTRIBUTI

Ogni Socio deve versare:

a) una quota di iscrizione “una tantum”, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) una quota annuale dell’ammontare determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;

c) contributi integrativi infruttiferi per fare fronte a esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento di attività ordinarie e straordinarie, da fissarsi sempre con le norme e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili.

ART. 8- DEI CAPI

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all’art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

  1. giovenca, cavallo = 1 capo grosso;
  2. puledri = 1/2 (mezzo) capo grosso;

Si definisce un Cavallo o giovenca il soggetto sottoposto a una valutazione Morfologica Lineare ed iscritto in uno dei registri in selezione del Libro Genealogico. Mentre si definiscono puledri tutti quei soggetti non sottoposti a tale valutazione e quindi iscritti al Registro di Base.

ART. 9- DIRITTI DEI SOCI E REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

La partecipazione all’Assemblea Generale dell’Associazione ed ai Comitati di Razza Territoriali e l’esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci in regola con l’adempimento delle quote e dei contributi di cui all’articolo 7 secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

A tutti gli effetti la rappresentanza dei soci dell’Associazione, è esercitata da colui cui la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell’Associazione nonché ai diritti ed obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze degli allevatori ed al sistema e modalità di votazione, saranno disciplinati da apposito regolamento associativo approvato dall’Assemblea Generale degli allevatori, con il parere preventivo del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs n. 52/2018.

ART. 10- OBBLIGHI DEI SOCI

L’adesione all’Associazione comporta i seguenti obblighi:

a) l’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell’Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;

b) l’osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;

c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all’art. 7;

d) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall’Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;

e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell’Associazione;

f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione a socio.

ART. 11- PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell’Associazione;

b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all’art. 7;

c) per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell’Associazione;

d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l’ammissione;

e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall’Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

Il recesso dall’Associazione ha effetto:

– con lo scadere dell’anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;

– con lo scadere dell’anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);

– immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

Titolo III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12- DEGLI ORGANI

Gli Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l’Organo di Controllo;

e) l’Organismo di Vigilanza;

f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 13-DELL’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale dell’Associazione è composta dai Delegati eletti nei Comitati di Razza Territoriali nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, con vincolo di mandato.

Ogni Comitato di Razza Territoriale ha diritto ad un numero totale di voti corrispondente al numero dei Soci rappresentati, secondo quanto previsto all’Art. 9 e all’Art. 17. Non è ammessa la delega tra i delegati.

L’Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione può, con delibera motivata di Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea viene inoltre convocata su richiesta dell’Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza in prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica di Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare.

La seconda convocazione dell’Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle sedute dell’Assemblea Generale, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

ART. 14- DEI QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno i 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ai sensi dell’art.6, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.52, le modifiche statutarie devono essere sottoposte al parere preventivo del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

Per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno 2/3 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i ¾ degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

Della adunanza viene redatto tempestivamente, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15- ATTRIBUZIONI ALL’ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all’Assemblea:

a) determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

b) nominare i membri elettivi dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri di propria competenza;

c) nominare il Presidente dell’Organo di Controllo;

d) approvare il Regolamento Associativo;

e) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l’Associazione;

f) determinare il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo;

g) determinare, nei limiti di legge, l’emolumento dell’Organo di Controllo;

h) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall’art. 11;

i) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;

j) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla legge.

k) Deliberare in merito all’adesione o recesso a Federazioni, Enti e organismi nazionali esteri e internazionali aventi scopi affini.

ART. 16- FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano tra quelli presenti.

Il Presidente dell’Associazione o, chi ne fa le veci, invita quindi l’assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale e, in sua assenza, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

ART. 17–COMITATI DI RAZZA TERRITORIALI

I Comitati di Razza Territoriali sono costituiti da tutti i soci dell’Associazione, il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel relativo territorio.

Possono partecipare al Comitato di Razza Territoriale tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con quanto previsto all’art.9 del presente Statuto.

Ogni Socio partecipante ha diritto ad un solo voto.

L’Assemblee dei Comitati di Razza Territoriali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo comunicazione postale, tramite e-mail, od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai soci aventi sede nel territorio e mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione e l’indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee dei Comitati di Razza Territoriali sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere, ciascun Comitato di Razza Territoriale è presieduto dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Ha funzione di Segretario del Comitato di Razza Territoriale il Direttore Generale dell’Associazione, o persona da Lui designata.

L’Assemblea del Comitato di Razza Territoriale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

È ammessa la delega, ma ogni associato non può, nell’Assemblea del Comitato di Razza Territoriale, rappresentare per delega più di due soci. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, anche in calce all’avviso di convocazione dell’Assemblea del Comitato di Razza Territoriale e deve essere rimessa al Presidente dell’Assemblea del Comitato di Razza Territoriale. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo dell’Associazione, né ai dipendenti della stessa.

Ciascuna Assemblea dei Comitati di Razza Territoriale elegge i delegati all’Assemblea Generale, i quali durano in carica fino all’espletamento all’Assemblea Generale per la quale sono delegati ed esprimono i diritti di voto loro spettanti con vincolo di mandato, ricevuto nel rispettivo Comitato di Razza Territoriale.

Possono essere delegati all’Assemblea Generale solo i soci dell’Associazione in regola con quanto previsto all’art. 9 dello Statuto.

L’ Assemblea dei Comitati di Razza Territoriale inoltre nomina ed elegge i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’art. 6 del Regolamento Elettorale.

I Comitati di Razza Territoriale costituiscono il luogo di confronto tra gli associati della relativa area territoriale e, salvo che per la nomina dei delegati all’Assemblea Generale, hanno compiti consultivi e promozionali.

I Comitati di Razza Territoriale non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ART. 18- DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 a un massimo di 9 componenti eletti dalle Assemblee dei Comitati di Razza Territoriali e dall’Assemblea Generale. Tale numero è deciso dal numero di Razze rappresentate: Fino a 2 Razze saranno nominati 7 consiglieri , oltre 2 Razze saranno nominati 9 Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza delle zone geografiche.

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell’Organo di Controllo.

Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dell’Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ART. 19- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente,

b) nominare, tra i propri componenti, sino ad un massimo di 2 (due) Vicepresidenti qualora lo ritenga opportuno;

c) fissare la data dell’Assemblea Generale dell’Associazione;

d) individuare i territori di riferimento dei Comitati di Razza Territoriale;

e) fissare le date delle Assemblee dei Comitati di Razza Territoriale e nominare i propri componenti incaricati di presiederle;

f) deliberare in merito alla determinazione del numero di delegati per ogni Assemblea dei Comitati di Razza Territoriale;

g) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alle Commissioni Tecniche Centrali

h) deliberare sull’ammissione dei soci, a norma dell’art. 6;

i) deliberare sull’ammissione di altre razze equine e asinine

j) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall’art. 11;

k) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dell’Associazione;

l) deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione;

m) determinare le quote di cui all’art. 7 dello Statuto;

n) determinare le tariffe dei servizi istituzionali;

o) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all’assemblea;

p) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

q) deliberare sullo stare in giudizio;

r) nominare il Direttore dell’Associazione;

s) può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;

t) deliberare sull’eventuale costituzione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l’oggetto Statutario;

u) determinare l’organico del personale e il relativo trattamento economico;

v) nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti.

w) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’Assemblea dallo statuto o dalla legge;

ART. 20- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell’Associazione o in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta l’Organo di Controllo o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione deve essere inviata cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l’adunanza a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o telefax.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audio-conferenza o videoconferenza a condizione che:

  1. i partecipanti possano essere identificati;
  2. il Presidente e il Segretario della riunione possono regolare lo svolgimento dell’adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, redigere adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell’adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21- DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART.22- DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica ovvero in forma collegiale, secondo quanto stabilito dall’Assemblea Generale.

In caso di Organo di Controllo in forma monocratica, lo stesso è costituito da un componente dotato dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

In caso di Organo di Controllo in forma collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall’Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell’art. 2398 del Codice Civile.

L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.

Il compenso dell’Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall’Assemblea all’atto della nomina e per l’intera durata del mandato.

L’Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell’Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall’ufficio ai sensi dell’art. 2405 comma 2 del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 2405 comma 1 del codice civile, l’Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell’art. 2429 comma 1 del codice civile, all’Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

ART.23- ORGANISMO DI VIGILANZA

Se istituito ai sensi della lett. m dell’art. 19, l’Organismo di Vigilanza (in breve anche “O.d.V.”) è nominato dall’Assemblea, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, e due nominati dall’Assemblea.

L’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell’Organizzazione.

Il compenso dell’O.d.V.viene fissato dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina e per l’intera durata del mandato.

L’O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 24- DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, di cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura ed altri due eletti dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l’Associazione nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all’esame di un collegio dei probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita, salvo il rimborso delle spese (altrimenti è difficile trovare qualcuno disposto).

Titolo IV – PERSONALE E UFFICI

ART. 25- DEL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dirige l’attività dell’Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.

Ha la responsabilità del personale e stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell’Associazione sulla base delle previsioni di cui all’art. 2396 c.c..

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo – con apposita procura – può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l’uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

Titolo V – PATRIMONIO SOCIALE –PROVENTI ASSOCIATIVI – ESERCIZIO SOCIALE – SCIOGLIMENTO

ART. 26- DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all’ART. 7, comma a);

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l’inventario.

ART. 27- DEI PROVENTI

I proventi associativi sono costituiti:

a) dai contributi di cui all’art. 7 comma b) e c);

b) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;

c) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;

d) dagli interessi del patrimonio.

Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione del sistema, l’Associazione attiva specifiche convenzioni relativamente ai servizi previsti nell’ambito degli adempimenti dell’Anagrafe degli Equidi, con Organizzazioni territoriali operanti a livello regionale e con le Organizzazioni provinciali di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito nel Regolamento associativo, di cui all’articolo 9, comma 3 del presente Statuto, da redigere entro 6 mesi dall’approvazione del presente Statuto. Per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione, l’Associazione riconoscerà alle predette Organizzazioni territoriali una parte degli introiti del servizio erogato, il cui importo, che dovrà essere congruo, sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 28- DELL’ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall’art.19 lettera l), all’Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo; per quest’ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.

Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

ART. 29- DELLO SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentito il parere dei Ministeri, MIPAAF e MEF, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.30- FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di Firenze.

Titolo VI – DISPOSIZIONI GENERALI e NORME TRANSITORIE

ART. 31 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 32 – NORME TRANSITORIE

  1. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull’Associazione.