CODICE ETICO VERSIONE PDF

CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI – ANACRHAI

Il presente documento, estratto dal “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” redatto dal Ministero della Salute a cui si fa riferimento, fornisce i criteri generali per la corretta gestione degli equidi, secondo comportamenti etici a tutela della salute e del benessere degli stessi.

ANACRHAI applica il presente codice per le proprie razze di cui detiene il Libro Genealogico (Haflinger e Noriker) coinvolte in tutte le attività gestite da ANACRHAI come: mostre morfologiche, rassegne, raduni, attività sportive, ludico, ricreative, ecc…

Con questo codice si desidera promuovere la corretta relazione uomo-animale, nel rispetto del­la dignità dell’equide come essere senziente ai sensi dell’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Il codice è rivolto a tutti coloro che lavorano con gli equidi e si propone di diffondere una cultura equestre corretta. Riconosce che gli equidi svolgono importanti funzioni sociali, educative, sportive, ludiche e terapeutiche, e stabilisce che chi detiene gli equidi, sia come proprietario che come detentore, ne assume la piena responsabilità per la cura e la custodia.

Il proprietario e il detentore sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli equidi e sono tenuti a rispondere legalmente dei danni o delle lesioni causate dagli animali. L’operato di coloro che si occupano degli equidi deve essere finalizzato allo sviluppo dell’eccellenza delle attività e delle competenze coinvolte, con particolare attenzione alla tutela del benessere degli animali.

DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Il proprietario e il detentore devono rispettare le esigenze etologiche e fisiologiche dell’equide garantendogli la possibilità di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali, fornendo all’animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di animali della propria specie. Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell’equide nonché lo stato e l’efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno. Devono anche assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all’intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell’attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L’utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006). Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

  1. assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
  2. assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale;
  3. consentire all’equide un regolare esercizio fisico;
  4. adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze utili a provvedere al loro benessere ed avere a disposizione personale idoneamente qualificato per esigenze fisiologiche e sanitarie (esempio veterinario ippiatra, maniscalco, tecnico di scuderia qualificato).

Devono essere garantite condizioni di corretta alimentazione in termini di quantità e qualità in considerazione alle caratteristiche di specie, razza e fabbisogno metabolico.

Deve essere garantito il costante accesso ad acqua fresca e pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne possano alterare la purezza. Anche nel caso di equidi detenuti all’aperto l’accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l’acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l’erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

La salute ed il benessere dell’equide deve essere verificata quotidianamente ed in caso di malessere deve essere garantito l’intervento tempestivo ricorrendo al veterinario ove necessario.

Deve essere garantita la libertà di movimento e, per gli equidi custodi all’interno di box, la pos­sibilità di accedere quotidianamente ai paddock, deve altresì essere garantita la possibilità di un regolare esercizio fisico.

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza e rispettare le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi in termini di dimensioni, materiali utilizzati, coibentazione delle coperture, aerazione dei locali, disposizione ed orientamento degli spazi, illuminazione.

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdrucciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici. Gli equidi detenuti all’aperto dovrebbero disporre di un’adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie, prevedendo la regolare pulizia delle deiezioni, rotazione delle aree di pascolo, messa a disposizione di fonti di acqua pulita. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell’animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all’equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.

La misure minime sono le seguenti:

– cavalli 3.00m x 3.00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)

– pony 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)

Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m.

I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro. La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione

contro lesioni e consentire all’equide di sdraiarsi comodamente.

La pratica di legare l’equide in aree all’aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO ED ATTIVITA’ SPORTIVA,

LUDICO E RICREATIVA

Chiunque detenga a qualsiasi titolo un equide impiegato in attività sportive, ludico e ricreative, è tenuto a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute ed accudimento. Deve essere garantito agli equidi coinvolti negli allenamenti ed in addestramento adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni. Bardatura e attrezzature utilizzate per l’attività sportiva, ludica e ricreativa, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare danni fisici o psicologici all’animale La doma e l’addestramento dell’equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell’equino. Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale ed altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione a l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stato di gravidanza, feriti o malati. Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all’attività e al numero degli equidi impegnati, delimitate con recinzioni idonee e provviste di fondo adeguato ad assorbire le sollecitazioni indotte dall’equide e le possibili cadute del cavaliere, privo di asperità che possano provocare traumi, con capacità drenante, regolare nella composizione, privo di materiali estranei e con scarsa proprietà di sollevamento polveri.

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Ogni animale deve essere dotato di un documento unico di identificazione a vita (SLID) intestato a persona fisica di maggiore età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, composto da diverse sezioni (anagrafica, sanitaria, zootecnia, ecc..).

Il Regolamento (UE) n. 2021/963 della Commissione ed il DECRETO 30 settembre 2021 recante “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” definiscono le modalità di identificazione e registrazione (ivi compresi i termini di comunicazione di tutti gli eventi vitali degli animali) degli equini istituendo i necessari modelli di documento.

TRASPORTO DEGLI EQUIDI

I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati. Il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere comunque adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell’equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse attività con gli equidi sono tenuti a formarsi adeguatamente per poter ottemperare a tutte le funzioni richieste e di diffondere condotte etiche, responsabili e rispettose degli equidi.

Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve provvedere a darne tempestiva segnalazione al personale preposto e alle autorità competenti.

AZIONI DISCIPLINARI

La detenzione, l’addestramento, l’allenamento o l’uso in attività sportive, ludico e ricreative di equidi in condizioni in contrapposizione a quanto previsto nel presente documento o l’aver riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis c.p. Dell’art. 727 c.p sono motivo sufficiente per l’esclusione immediata associativa  ad ANACRHAI. da parte di società, associazioni sportive, aziende agricole e persone fisiche, con possibilità di sanzioni disciplinari oltre le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivante dalla trasgressione degli obblighi enunciati nel presente capo.

 

METODO PER VALUTARE LA CONDIZIONE CORPOREA DI UN CAVALLO

(BODY CONDITION SCORE)

 

0- sottopeso, cachettico
1 – molto magro
2 – magro
3 – in forma
4 – grasso
5 – obeso

(basato sul metodo Carroll & Huntington) – Copyright NEWC Aprile 2003Per ottenere il punteggio, in primo luogo assegnare il punteggio alla zona pelvica poi arrotondare di mezzo punto se differisce di un punto o più rispetto a schiena o collo.

Link Codice per la tutela e la gestione degli equidi – sito Web Ministero della Salute.